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La validità del principio Cassis de Dijon nell’EU e in Svizzera

A) Il principio Cassis de Dijon nell’UE – cenni introduttivi
Il principio Cassis de Dijon – colonna portante del mercato comunitario europeo – è riconducibile a una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) del 1979.
 
All’epoca, l’Amministrazione federale tedesca del monopolio delle acquaviti (Bundesmonopolverwaltung für Branntweine) aveva proibito l’importazione del liquore francese Cassis de Dijon, poiché il tenore di alcol non corrispondeva alle prescrizioni tedesche.
Ne seguì una controversia legale sfociata appunto all’affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui una limitazione del libero scambio delle merci è giustificata solo in casi eccezionali motivati, in particolare per la tutela della salute pubblica, la protezione dei consumatori o in presenza di un interesse pubblico generale.
 
In altri termini, il principio Cassis de Dijon obbliga gli Stati membri a riconoscere reciprocamente i rispettivi regolamenti, in mancanza di contrarie norme europee di obbligatorietà generale. Così, in linea di principio le merci legalmente prodotte e immesse nel mercato in uno Stato membro dell’UE (o dello Spazio economico europeo, SEE) possono essere vendute liberamente anche in tutti gli altri Stati membri, senza necessità di ulteriori controlli.
 
B) La Svizzera e il principio Cassis de Dijon – basi legali
In Svizzera, in virtù dell’art. 16a cpv.1 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC vige il principio secondo cui i prodotti possono essere immessi in commercio se conformi alle prescrizioni tecniche dell’Unione europea – o di uno Stato membro UE/SEE.
Invece, per l’immissione in commercio di derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria – USAV art. 16c LOTC.
In tal caso, ai fini della concessione dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto a rendere verosimile che essa è stata legalmente immessa in commercio in uno Stato membro UE /SEE.
 
L’autorizzazione può essere concessa sotto forma di decisione di portata generale se l’alimento non costituisce pericolo per la salute e se il contenuto corrisponde all’informazione fornita sul prodotto. Peraltro, non è consentito mettere a rischio interessi pubblici di rilievo (vita e salute di persone, animali e ambiente) come previsto all’articolo 4 cpv. 4 lettere a-e) LOTC.
 
Infine, secondo l’articolo 16a cpv. 2 lett. e) LOTC, il Consiglio federale ha la facoltà di derogare al principio Cassis de Dijon. Infatti, eccezioni al principio sono state introdotte con gli artt. 2b e 19 del disegno di ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere (OIPPE) – la c.d. “Lista negativa” relativa al principio “Cassis de Dijon”.
 
Per ulteriori info:
www.blv.admin.ch