Sicurezza sul posto di lavoro
Questa rubrica si rivolge direttamente agli operatori del convenience: riserviamo quindi volentieri questo spazio a quanti vogliano proporre questione attinenti alla professione.
Le disposizioni legali attribuiscono la responsabilità generale in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute in azienda al datore di lavoro.
Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze – Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, art. 82 cpv.1.
Il termine datore di lavoro indica qualsiasi persona – fisica o giuridica – che occupa dipendenti dietro pagamento di salario o a titolo di formazione; ad esempio, il titolare dell’azienda o la direzione di una società (anonima a garanzia limitata e simili).
Di norma, però, ogni datore di lavoro trasferisce a determinati collaboratori – che svolgono funzioni di superiore – determinate funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. In questo modo, gli obblighi che incombono al datore di lavoro finiscono per vincolare anche i rispettivi collaboratori (quadri, capo team, maestro formatore e simili).
In virtù della formazione acquisita – spesso presso Scuole specializzate superiori – sussiste la concreta possibilità che sarete chiamati – magari, in un prossimo futuro – ad assumere funzioni di responsabilità e, conseguentemente, siete destinati a divenire corresponsabili della sicurezza sul lavoro in azienda; in tale funzione, potreste essere chiamati a risponderne in caso di eventuali infortuni.
Per queste ragioni, è nel vostro personale interesse – oltre che nell’interesse dell’azienda datrice di lavoro e dei vostri diretti collaboratori – acquisire piena consapevolezza sulla specifica responsabilità che vi compete.
Per tutti coloro che svolgono funzioni di responsabilità, è d’obbligo, quindi, prendere seriamente la questione della sicurezza sul lavoro e – in caso di dubbi – apportare i necessari chiarimenti, informandosi e formandosi adeguatamente e costantemente.
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20.03.1981 (LAINF)
Ai sensi di questa legge, tutti coloro che lavorano in Svizzera – ivi compresi i lavoratori a domicilio, apprendisti, praticanti, volontari come pure quelli che operano in officine di formazione o per invalidi – sono assicurati contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. I relativi premi vengono pagati dal datore di lavoro; base di calcolo di tale premi è il salario soggetto ad assicurazione.
Fonte: www.admin.ch
Ai sensi di questa legge, tutti coloro che lavorano in Svizzera – ivi compresi i lavoratori a domicilio, apprendisti, praticanti, volontari come pure quelli che operano in officine di formazione o per invalidi – sono assicurati contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. I relativi premi vengono pagati dal datore di lavoro; base di calcolo di tale premi è il salario soggetto ad assicurazione.
Fonte: www.admin.ch
Fonti di riferimento:
www.suva.ch